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Si allega la nota Enpaf concernente l’intervenuta modifica dell’art. 21 del Regolamento che prevede, a decorrere dal 01.01.2014, la riduzione dal 3% all’1% dell’aliquota contributiva di solidarietà per i farmacisti che si trovino in stato di disoccupazione temporanea ed involontaria (attestata dall’iscrizione al competente Centro Impiego). Il contributo di solidarietà può essere richiesto solo da coloro che risultino iscritti per la prima volta all’Albo a partire dal 01.01.2004.